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Controversie di Lavoro |
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COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE ED
ARBITRATO
AI SENSI DEGLI ARTT. 410-411 C.P.C.
La commissione di Conciliazione e' competente ad espletare il
tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale per le
controversie individuali o plurime di lavoro ex Artt. 410-411
C.P.C.
Essa e' composta, per i datori di lavoro, da un rappresentante
dell'Associazione di categoria, per i lavoratori, da una
rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore si
sia iscritto o abbia conferito mandato. Su richiesta del datore o
del prestatore di lavoro la commissione paritetica provvede a
convocare le parti fissando il giorno e l'ora in cui sara'
esperito il tentativo di conciliazione. Qualora il tentativo di
conciliazione non riesca e ferma restando la facolta' di adire
l'autorita' giudiziaria le parti possono promuovere il deferimento
della controversia al Collegio arbitrale per la Provincia di
Vicenza, istituito presso l'Ente Bilaterale.
La Commissione di Conciliazione si e' fino ad ora
dimostrata un valido strumento di risoluzione delle controversie
di lavoro, grazie alla professionalita' dei componenti, alla
rapidita' delle convocazioni rispetto a quelle in sede
amministrativa e all'assenza di costi per datori di lavoro e
lavoratori.
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