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Controversie di Lavoro
 
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

AI SENSI DEGLI ARTT. 410-411 C.P.C.

La commissione di Conciliazione e' competente ad espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale per le controversie individuali o plurime di lavoro ex Artt. 410-411 C.P.C.

Essa e' composta, per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione di categoria, per i lavoratori, da una rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore si sia iscritto o abbia conferito mandato. Su richiesta del datore o del prestatore di lavoro la commissione paritetica provvede a convocare le parti fissando il giorno e l'ora in cui sara' esperito il tentativo di conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione non riesca e ferma restando la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria le parti possono promuovere il deferimento della controversia al Collegio arbitrale per la Provincia di Vicenza, istituito presso l'Ente Bilaterale.

La Commissione di Conciliazione si e' fino ad ora dimostrata un valido strumento di risoluzione delle controversie di lavoro, grazie alla professionalita' dei componenti, alla rapidita' delle convocazioni rispetto a quelle in sede amministrativa e all'assenza di costi per datori di lavoro e lavoratori.
 
 
  ENTE BILATERALE c/o ASCOM via Faccio, 38 36100 Vicenza tel. 0444.964.300 fax 0444.963.400