In materia di sicurezza sul lavoro, il Ministero del Lavoro rispondendo rispettivamente agli Interpelli n. 16, 17 e 18/2013 ha chiarito:
• con la risposta ad Interpello n. 16/2013, che le scaffalature metalliche non devono considerarsi a priori attrezzature di lavoro, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di "macchine" ai sensi del D.Lgs n. 17/2010;
• con la risposta ad Interpello n. 17/2013, che il rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale in materia di sicurezza rappresenta requisito necessario ai fini dell'esercizio del ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e di ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione). Inoltre viene chiarito che l'eventuale frequenza a corsi per un monte ore complessivo superiore a 40, non potrà comportare il riconoscimento di alcun credito formativo per le ore eccedenti il minimo previsto;
• con la risposta ad Interpello n. 18/2013, che in presenza di docenti con l'incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) di ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione), gli stessi possano essere esonerati dalla frequenza dei normali corsi in materia di sicurezza, salvo la necessità di eventuali integrazioni legate ad aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.