In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo per giustificato motivo oggettivo nei confronti del lavoratore appartenente a categoria protetta, rispetto al quale il medico competente ha accertato la ridotta attitudine allo svolgimento delle proprie mansioni.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 28426/2013, ha precisato che, a causa della malattia sopravvenuta, il lavoratore disabile non è più in grado di offrire una prestazione utile al datore, in quanto parziale e frammentaria, e non è possibile ricollocarlo in altre mansioni.