Anticipazione congedo di maternità e part time
Il presupposto dell’interdizione anticipata per gravidanza a rischio consiste in uno stato di salute che non può consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa. Qualora la lavoratrice in gravidanza abbia in essere più contratti di lavoro part-time presso diversi datori di lavoro, deve dichiararlo al fine di consentire l’adozione di più provvedimenti di interdizione, uno per ogni rapporto di lavoro part-time in essere. Analogalmente, si dovranno adottare più provvedimenti anche qualora la gestante abbia in essere più contratti di lavoro intermittente, o
contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, o di associazione in partecipazione. A tal proposito, il Decreto Ministeriale 12.07.2007 ha esteso il diritto all’interdizione anticipata per gravidanza a rischio anche alle lavoratrici a progetto ed alle associate in partecipazione iscritte alla Gestione separata INPS.
Uso frazionato del congedo parentale
In caso di fruizione del congedo parentale in modo frazionato, è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l’altra, ma tale ripresa non è non rinvenibile nella fruizione di un periodo di ferie. Quindi, se i periodi frazionati si susseguono in modo continuativo, oppure sono
intervallati da ferie, i giorni festivi sono conteggiati come giorni di congedo. Qualora, invece, il genitore, a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo di giorni di ferie o malattia, riprendendo quindi l’attività lavorativa, le giornate festive cadenti tra il periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate nel congedo parentale.